| Art. 1) E' costituita
l'Associazione denominata "CIRCOLO CULTURALE EUGENIO CANEVA"
con sede in Collina di Forni Avoltri (Ud), Via Corona n. 11.
Art. 2) L'associazione è apartitica, autonoma e non ha
fini di lucro e pertanto ogni utile dovrà essere necessariamente
reinvestito per l'attività statutaria.
Art. 3) L'Associazione ha scopi culturali, ricreativi
e sociologici, che interessano la società moderna in genere
e in particolare quella di Collina, nello spirito che ha animato
l'opera di Eugenio Caneva, primo Maestro di Collina, e fondatore
della prima latteria sociale cooperativa del Friuli Venezia
Giulia. A tele fine l'Associazione potrà organizzare, manifestazioni,
convegni, mostre, concerti, dibattiti, aderire ad attività di
promozione e divulgazione, aderire ad attività culturali, ricreative
ritenute utili al raggiungimento dello scopo sociale. Potrà
inoltre aderire ad altre Associazioni od Istituzioni, in Italia
od all'Estero,aventi scopo affine od analogo, così come ad organismi
pubblici territoriali e nazionali. L'associazione intende proseguire
l'attività intrapresa dal Circolo Culturale "E. Caneva" Collina
costituito il 21.02.1969 dai soci fondatori, Mazzocoli Ezio,
Barbolan Gianfranco, Gaier Gino, Pascolin Renato, Tamussin Walter,
Tamussin Giorgio, Gaier Giuseppe, Gaier Umberto, Gaier Benito
e Agostinis Vincenzo.
Art. 4) L'associazione è composta dagli associati o soci,
suddivisi nelle seguenti categorie.
a.) soci ordinari che verseranno la quota annuale fissata
dall'assemblea;
b.) soci sostenitori che verseranno quote superiori
a quelle fissate dall'assemblea,
c.) sici onorari, individuate in persone od enti che
in qualsiasi modo contribuiranno efficacemente al raggiungimento
degli scopi sociali. Le domande di ammissione a Socio devono
essere indirizzate all'Associazione e su di esse deciderà inappellabilmente
il Consiglio Direttivo, avuto riguardo alle norme contenute
nel presente statuto e nei regolamenti adottati. La qualifica
di socio si acquisisce con il versamento della quota annuale,
così come proposto dal Consiglio Direttivo (C.D.) e ratificata
dall'Assemblea, in relazione alle categorie di cui sopra e sulla
base delle esigenze del bilancio. I soci hanno diritto di partecipare
a tutte le attività del Circolo Culturale, d'intervenire a tutte
le assemblee nei termini e nei modi stabilite dalle norme.
Art.5) La qualifica di associato o socio si perde per
morte, per dimissioni o per esclusione causata da gravi atti
d'inadempienza al presente statuto o negligenza al regolamento,
da constatarsi con delibera del consiglio direttivo; in tali
casi gli eredi del socio defunto ed i soci dimissionari od esclusi
non avranno diritto al rimborso della quota.
Art. 6) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
- dalle quote di iscrizione e dalle quote annuali, - dai contributi
volontari e da tutte le somme da chiunque erogate per gli scopi
sociali, da sovvenzioni, contributi da parte dei privati, enti
pubblici, istituzioni, società, - da beni immobili e mobili
pervenuti con i proventi suddetti o per donazioni od acquisti,
- dai trofei aggiudicatesi definitivamente dall'Associazione,
- dai materiali, attrezzi ed indumenti, - dagli introiti di
manifestazioni ricreative, festeggiamenti, spettacoli culturali
da essa organizzati, - dal fondo residuo lasciato dalla precedente
gestione. In caso di scioglimento dell'Associazione, le riserve
ed i mezzi finanziari, come sopra costituiti, e quanto di proprietà
dell'Associazione stessa non potranno essere distribuiti fra
i soci, ma dovranno essere devoluti esclusivamente ad altre
associazioni aventi scopi analoghi o in beneficenza I beni mobili
ed immobili provenienti da sovvenzioni o contributi da parte
di Enti ecc. possono essere alienati per trasformazione del
patrimonio a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo,
ratificata dall'Assemblea Straordinaria
Art. 7) La durata dell'Associazione è illimitata. L'anno
sociale, l'esercizio sociale e finanziario hanno inizio il primo
gennaio e termine con il trentuno dicembre di ogni anno
Art. 8) Sono organi dell'Associazione: - l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo; - il Presidente; - il segretario;
- il Collegio dei Revisori dei conti;
Art.9) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dal
Presidente su delibera del Consiglio di Amministrazione. Nell'avviso
di convocazione, affisso nelle bacheche pubbliche del comune
o altri luoghi pubblici, spedito a mezzo raccomandata o consegnato
a mano al socio, devono essere indicati luogo ed ora dell'Assemblea
e ordine del giorno. Nello stesso avviso potrà essere indicato
un diverso luogo in cui si terrà l'Assemblea in seconda convocazione,
se nella prima non si raggiunge il numero legale. Tra la data
di affissione o spedizione e la data della riunione devono trascorrere
almeno otto giorni.
Art.10) I soci sono convocati in assemblea almeno una
volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio
sociale, per deliberare in ordine al bilancio preventivo e al
consuntivo, ed agli indirizzi generali dell'Associazione. Per
il rinnovo delle cariche sociali l'assemblea ordinaria verrà
convocata ogni tre anni entro il medesimo termine di cui sopra,
o quanto prima in caso di dimissioni degli amministratori. In
particolare all'Assemblea e domandato il compito, su proposta
del Consiglio Direttivo, di stabilire l'importo delle quote
annuali. L'Assemblea può essere inoltre convocata su domanda
di almeno un quinto dei soci quali devono avanzare richiesta
scritta al Presidente dell'Associazione proponendo l'ordine
del giorno. L'Assemblea sarà convocata entro trenta giorni dalla
richiesta. Possono partecipare alle assemblee tutti i soci in
regola con il versamento delle quote richieste entro il trentun
Dicembre dell'anno precedente.
Atr.11 ) L'Assemblea straordinaria, oltre a quanto previsto
dall'art 6, è competente a deliberare sui seguenti argomenti:
- trasferimenti di sede; - modifica dell'atto costitutivo e
dello statuto; - scioglimento dell'Associazione. L'Assemblea
straordinaria deve essere convocata dal C.D. quando ne sia fatta
richiesta motivata da almeno due terzi dei Soci aventi diritto
al voto.
Art.12 ) L'Assemblea straordinaria in prima convocazione
è validamente costituita quando sono presenti due terzi dei
soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti. L'Assemblea ordinaria in prima
convocazione è validamente costituita con la presenza della
maggioranza assoluta dei soci aventi diritto a voto e delibera
con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda
convocazione l'Assemblea, sia straordinaria che ordinaria, è
validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti
con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La votazione
sulle delibere all'ordine del giorno sono palesi salvo quelle
concernenti la nomina degli organi sociali, che avvengano a
scrutinio segreto.
Art. 13) Il presidente dell'assemblea è nominato dall'assemblea
stessa oppure presiederà il presidente del Consiglio Direttivo
ed in caso di impedimento il Vice-Presidente, il quale è assistito
dal Segretario. Nell'occasione di rinnovo delle cariche sociali
sarà assistito anche da due scrutinatori scelti dal Presidente
fra i soci intervenuti all'Assemblea. Spetta al Presidente concedere
il diritto di intervento e constatare la regolare costituzione
dell'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea verrà redatto
processo verbale, firmato dal presidente e dal Segretario.
Art. 14) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo
di tre membri ad un massimo di nove membri, nominati dall'Assemblea
ordinaria dei soci. Tutti gli amministratori in carica hanno
diritto di voto. Gli eletti, nell'ipotesi che intendano declinare
l'incarico, devono darne notizia al Presidente in carica, il
quale entro trenta giorni chiamerà a far parte del Consiglio
di Amministrazione il primo dei non eletti, secondo la graduatoria
risultante dal verbale di elezione. I membri del Consiglio Direttivo
durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio
Direttivo, nomina fra i propri componenti il Presidente, il
Vice-Presidente, il Segretario ed (il Cassiere). Il Consiglio
può essere suddiviso in tanti gruppi di lavoro quante sono le
attività da svolgere. Ogni gruppo ha un responsabile che coordina
lo svolgimento delle singole attività. E' compito del responsabile
di ogni gruppo dare un resoconto dell'attività al Consiglio
ogni volta questi lo richieda. Il Consiglio Direttivo è investito
di poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
in particolare esso provvede:
a) alla organizzazione di attività sportive, ricreative
e culturali;
b) alla nomina dei gruppi di lavoro;
c) alla presentazione dei bilanci consuntivi e preventivi;
d) alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria
ogni qualvolta lo reputi necessario, o ne sia stata fatta richiesta
dai soci a norma degli articoli 10 e 11;
e) alla preparazione dei programmi e al raggiungimento
degli scopi e delle finalità dell'Associazione fissandone le
direttive e le modalità e controllandone l'esecuzione;
f) alla destinazione de3gli investimenti patrimoniali
e all'eventuale acquisto, permuta e vendita di beni mobili ed
immobili dopo l'approvazione dell'Assemblea;
g) alla formulazione ed approvazione delle disposizioni
regolamentari interne;
h) alla nomina ove lo ritenga opportuno di una commissione
tecnica i cui componenti possono essere scelti anche al di fuori
del C.D. nel qual caso i componenti scelti possono partecipare
alle riunioni del C.D. con solo parere consultivo; i)
adottare eventuali provvedimenti disciplinari. La deliberazione
del Consiglio Direttivo sono valide quando alla riunione è presente
la maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese
a maggioranza dei voti dei presenti, salvo il caso di vendita
di immobili per la quale è richiesta l'unanimità di consenso
del consiglio da parte dei consiglieri presenti, oltrechè la
ratifica da parte dell'Assemblea Straordinaria dei soci. In
caso di parità di voti prevale quello del presidente. Il Consiglio
Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritiene
opportuno o quando ne venga fatta richiesta da almeno la maggioranza
del Consiglio stesso o da un membro del collegio dei revisori
dei conti, previo avviso comunicato almeno tre giorni prima.
Normalmente si riunirà ogni due mesi. I Consiglieri che senza
giustificato motivo non partecipino alle riunioni del Consiglio
di Amministrazione per tre volte consecutive potranno essere
dichiarati decaduti dalla carica. Decadrà dalla carica e potrà
essere eventualmente espulso dall'Associazione il consigliere
che, in qualunque modo, danneggia moralmente o materialmente
l'Associazione, nell'innoservanza del presente statuto. Spetta
al Consiglio Direttivo deliberare quanto previsto dai due commi
precedenti, sentiti espressamente i Sindaci.
Art. 15) Tutte le cariche sono assolutamente gratuite
ed è esclusa anche la possibilità di riconoscere gettoni di
presenza od indennità varie, salvo il rimborso delle spese autorizzate
dal Consiglio Direttivo e rientranti specificatamente nell'incarico
affidato.
Art. 16) Il Presidente ed in sua assenza il Vice-Presidente
rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio,
salvo le eventuali deleghe o mandati conferiti a singoli componenti
il Consiglio di Amministrazione. Il presidente coordina tutta
l'attività sportiva. Sarà cura del Presidente organizzare ogni
anno un incontro con i responsabili delle specifiche attività,
con lo scopo di formulare un programma globale che, per quanto
possibile rispetti, le varie proposte dei gruppi.
Art. 17) Il segretario cura la verbalizzazione delle
sedute dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione,
cura la corrispondenza ed i comunicati. Il cassiere tiene la
contabilità inerente ai fatti della gestione ordinaria e straordinaria
dell'Associazione; ha la facoltà altresì su autorizzazione del
Presidente di effettuare riscossioni e pagamenti inerenti alla
gestione dell'Associazione.
Art. 18) Libri sociali. Contribuiscono i libri sociali
dell'associazione: Il libro dei soci; Il libro dei verbali delle
assemblee; Il libro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
Il libro cassa; Della regolarità della loro tenuta è responsabile
il Consiglio Direttivo.
Art. 19) Il collegio dei revisori, salvo diversa deliberazione
dell'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplementi,
scelti anche fra non soci ed eletti dell'Assemblea; essi rimangono
in carica un triennio. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza
di un revisore, subentrano i revisori supplenti in ordine di
voti. I nuovi revisori scadono insieme con quello in carica.
Se con i revisori supplenti non si completa il collegio deve
essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione
del collegio medesimo. Se non vi provvede l'assemblea con la
nomina, il collegio nomina tra i suoi componenti il Presidente
del Collegio. Se istituito, al Presidente spetta la tenuta del
libro delle riunioni del Collegio dei Revisori. Il collegio
dei revisori esegue il controllo della gestione contabile dell'Associazione
e riferisce su di essa all'assemblea convocata per l'approvazione
del bilancio.
Art. 20) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato
dall'Assemblea straordinaria la quale provvederà alla nomina
di uon o più liquidatori e delibererà inoltre in ordine alla
devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art. 31 del C.C.
Art. 21) Per quanto non previsto dal presente statuto
si richiamano le norme vigenti in materia e in particolare gli
art. 36 e seguenti del Codice Civile. |