Art.1) E' costituita l'Associazione
denominata "UNIONE SPORTIVA COLLINA" con sede in Collina di Forni
Avoltri (UD), via Corona n. 11
Art. 2) L'associazione è apartitica, autonoma e non ha
fini di lucro e pertanto ogni utile dovrà essere necessariamente
reinvestito per l'attività statutaria.
Art. 3) L'associazione ha lo scopo di promuovere lo sport
come momento di educazione, di maturazione umana e di impegno
sociale, anche collaborando con società o enti pubblici e privati
alla realizzazione di attività ricreative sportive. A tale fine
l'Associazione potrà organizzare e partecipare a gare, manifestazioni
e convegni, aderire ad attività di promozione e divulgazione,
aderire ad attività sportive, ricreative e culturali ritenute
utili al raggiungimento dello scopo sociale. Potrà inoltre istituire
un proprio "marchio" ed una propria "insegna", da utilizzarsi
da parte degli associati per rappresentare l'Associazione. L'associazione
potrà aderire ad altre Associazioni od Istituzioni, in Italia
od all'Estero, aventi scopo affine od analogo, così come ad organismi
pubblici territoriali e nazionali, quali il CONI, C.S.I. ed altre.
L'Associazione intende proseguire l'attività intrapresa dall'Unione
Sportiva CSI Collina costituita l'11.12 1978 dai soci fondatori,
Tamussin Remo, Caneva Umberto, Gaier Angelo, Toch Gianni, Pascolin
Renato, Gaier Umberto e Agostinis Vincenzo.
Art. 4) L'Associazione è composta dagli associati o soci,
suddivisi nelle categorie: - Associati o Soci atleti: coloro che
praticano attività sportiva; - Associati o Soci non atleti: coloro
che contribuiscono alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Associazione
Gli Associati o soci si distinguono inoltre in:
a.) soci ordinari che verseranno la quota annuale fissata
dall'assemblea;
b.) soci sostenitori che verseranno quote superiori a quelle
fissate dall'assemblea,
c.) sici onorari, individuate in persone od enti che in
qualsiasi modo contribuiranno efficacemente al raggiungimento
degli scopi sociali. Le domande di ammissione a Socio devono essere
indirizzate all'Associazione e su di esse deciderà inappellabilmente
il Consiglio Direttivo, avuto riguardo alle norme contenute nel
presente statuto e nei regolamenti adottati. La qualifica di socio
si acquisisce con il versamento della quota annuale, così come
proposto dal Consiglio Direttivo (C.D.) e ratificata dall'Assemblea,
in relazione alle categorie di cui sopra e sulla base delle esigenze
del bilancio. I soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività
del Circolo Culturale, d'intervenire a tutte le assemblee nei
termini e nei modi stabilite dalle norme.
Art.5) La qualifica di associato o socio si perde per morte,
per dimissioni o per esclusione causata da gravi atti d'inadempienza
al presente statuto o negligenza al regolamento, da constatarsi
con delibera del consiglio direttivo; in tali casi gli eredi del
socio defunto ed i soci dimissionari od esclusi non avranno diritto
al rimborso della quota.
Art. 6) Il patrimonio dell'Associazione è costituito: -
dalle quote di iscrizione e dalle quote annuali, - dai contributi
volontari e da tutte le somme da chiunque erogate per gli scopi
sociali, da sovvenzioni, contributi da parte dei privati, enti
pubblici, istituzioni, società, - da beni immobili e mobili pervenuti
con i proventi suddetti o per donazioni od acquisti, - dai trofei
aggiudicatesi definitivamente dall'Associazione, - dai materiali,
attrezzi ed indumenti, - dagli introiti di manifestazioni ricreative,
festeggiamenti, spettacoli culturali da essa organizzati, - dal
fondo residuo lasciato dalla precedente gestione. In caso di scioglimento
dell'Associazione, le riserve ed i mezzi finanziari, come sopra
costituiti, e quanto di proprietà dell'Associazione stessa non
potranno essere distribuiti fra i soci, ma dovranno essere devoluti
esclusivamente ad altre associazioni aventi scopi analoghi o in
beneficenza I beni mobili ed immobili provenienti da sovvenzioni
o contributi da parte di Enti ecc. possono essere alienati per
trasformazione del patrimonio a seguito di deliberazione del Consiglio
Direttivo, ratificata dall'Assemblea Straordinaria
Art. 7) La durata dell'Associazione è illimitata. L'anno
sociale, l'esercizio sociale e finanziario hanno inizio il primo
gennaio e termine con il trentuno dicembre di ogni anno
Art. 8) Sono organi dell'Associazione: - l'Assemblea; - il Consiglio
Direttivo; - il Presidente; - il segretario; - il Collegio dei
Revisori dei conti;
Art.9) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dal Presidente
su delibera del Consiglio di Amministrazione. Nell'avviso di convocazione,
affisso nelle bacheche pubbliche del comune o altri luoghi pubblici,
spedito a mezzo raccomandata o consegnato a mano al socio, devono
essere indicati luogo ed ora dell'Assemblea e ordine del giorno.
Nello stesso avviso potrà essere indicato un diverso luogo in
cui si terrà l'Assemblea in seconda convocazione, se nella prima
non si raggiunge il numero legale. Tra la data di affissione o
spedizione e la data della riunione devono trascorrere almeno
otto giorni.
Art.10) I soci sono convocati in assemblea almeno una volta
all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale,
per deliberare in ordine al bilancio preventivo e al consuntivo,
ed agli indirizzi generali dell'Associazione. Per il rinnovo delle
cariche sociali l'assemblea ordinaria verrà convocata ogni tre
anni entro il medesimo termine di cui sopra, o quanto prima in
caso di dimissioni degli amministratori. In particolare all'Assemblea
e domandato il compito, su proposta del Consiglio Direttivo, di
stabilire l'importo delle quote annuali. L'Assemblea può essere
inoltre convocata su domanda di almeno un quinto dei soci quali
devono avanzare richiesta scritta al Presidente dell'Associazione
proponendo l'ordine del giorno. L'Assemblea sarà convocata entro
trenta giorni dalla richiesta. Possono partecipare alle assemblee
tutti i soci in regola con il versamento delle quote richieste
entro il trentun Dicembre dell'anno precedente.
Atr.11 ) L'Assemblea straordinaria, oltre a quanto previsto
dall'art 6, è competente a deliberare sui seguenti argomenti:
- trasferimenti di sede; - modifica dell'atto costitutivo e dello
statuto; - scioglimento dell'Associazione. L'Assemblea straordinaria
deve essere convocata dal C.D. quando ne sia fatta richiesta motivata
da almeno due terzi dei Soci aventi diritto al voto.
Art.12 ) L'Assemblea straordinaria in prima convocazione
è validamente costituita quando sono presenti due terzi dei soci
aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione
è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta
dei soci aventi diritto a voto e delibera con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea,
sia straordinaria che ordinaria, è validamente costituita qualunque
sia il numero dei soci intervenuti con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti. La votazione sulle delibere all'ordine
del giorno sono palesi salvo quelle concernenti la nomina degli
organi sociali, che avvengano a scrutinio segreto.
Art. 13) Il presidente dell'assemblea è nominato dall'assemblea
stessa oppure presiederà il presidente del Consiglio Direttivo
ed in caso di impedimento il Vice-Presidente, il quale è assistito
dal Segretario. Nell'occasione di rinnovo delle cariche sociali
sarà assistito anche da due scrutinatori scelti dal Presidente
fra i soci intervenuti all'Assemblea. Spetta al Presidente concedere
il diritto di intervento e constatare la regolare costituzione
dell'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea verrà redatto processo
verbale, firmato dal presidente e dal Segretario.
Art. 14) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo
di tre membri ad un massimo di nove membri, nominati dall'Assemblea
ordinaria dei soci. Tutti gli amministratori in carica hanno diritto
di voto. Gli eletti, nell'ipotesi che intendano declinare l'incarico,
devono darne notizia al Presidente in carica, il quale entro trenta
giorni chiamerà a far parte del Consiglio di Amministrazione il
primo dei non eletti, secondo la graduatoria risultante dal verbale
di elezione. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica
tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo, nomina fra
i propri componenti il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario
ed (il Cassiere). Il Consiglio può essere suddiviso in tanti gruppi
di lavoro quante sono le attività da svolgere. Ogni gruppo ha
un responsabile che coordina lo svolgimento delle singole attività.
E' compito del responsabile di ogni gruppo dare un resoconto dell'attività
al Consiglio ogni volta questi lo richieda. Il Consiglio Direttivo
è investito di poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
dell'Associazione; in particolare esso provvede:
a) alla organizzazione di attività sportive, ricreative
e culturali;
b) alla nomina dei gruppi di lavoro;
c) alla presentazione dei bilanci consuntivi e preventivi;
d) alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria
ogni qualvolta lo reputi necessario, o ne sia stata fatta richiesta
dai soci a norma degli articoli 10 e 11; e) alla preparazione
dei programmi e al raggiungimento degli scopi e delle finalità
dell'Associazione fissandone le direttive e le modalità e controllandone
l'esecuzione;
f) alla destinazione degli investimenti patrimoniali e
all'eventuale acquisto, permuta e vendita di beni mobili ed immobili
dopo l'approvazione dell'Assemblea;
g) alla formulazione ed approvazione delle disposizioni
regolamentari interne;
h) alla nomina ove lo ritenga opportuno di una commissione
tecnica i cui componenti possono essere scelti anche al di fuori
del C.D. nel qual caso i componenti scelti possono partecipare
alle riunioni del C.D. con solo parere consultivo; i) adottare
eventuali provvedimenti disciplinari. La deliberazione del Consiglio
Direttivo sono valide quando alla riunione è presente la maggioranza
dei membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza
dei voti dei presenti, salvo il caso di vendita di immobili per
la quale è richiesta l'unanimità di consenso del consiglio da
parte dei consiglieri presenti, oltrechè la ratifica da parte
dell'Assemblea Straordinaria dei soci. In caso di parità di voti
prevale quello del presidente. Il Consiglio Direttivo si riunisce
ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno o quando ne
venga fatta richiesta da almeno la maggioranza del Consiglio stesso
o da un membro del collegio dei revisori dei conti, previo avviso
comunicato almeno tre giorni prima. Normalmente si riunirà ogni
due mesi. I Consiglieri che senza giustificato motivo non partecipino
alle riunioni del Consiglio di Amministrazione per tre volte consecutive
potranno essere dichiarati decaduti dalla carica. Decadrà dalla
carica e potrà essere eventualmente espulso dall'Associazione
il consigliere che, in qualunque modo, danneggia moralmente o
materialmente l'Associazione, nell'innoservanza del presente statuto.
Spetta al Consiglio Direttivo deliberare quanto previsto dai due
commi precedenti, sentiti espressamente i Sindaci.
Art. 15) Tutte le cariche sono assolutamente gratuite ed
è esclusa anche la possibilità di riconoscere gettoni di presenza
od indennità varie, salvo il rimborso delle spese autorizzate
dal Consiglio Direttivo e rientranti specificatamente nell'incarico
affidato.
Art. 16) Il Presidente ed in sua assenza il Vice-Presidente
rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio,
salvo le eventuali deleghe o mandati conferiti a singoli componenti
il Consiglio di Amministrazione. Il presidente coordina tutta
l'attività sportiva. Sarà cura del Presidente organizzare ogni
anno un incontro con i responsabili delle specifiche attività,
con lo scopo di formulare un programma globale che, per quanto
possibile rispetti, le varie proposte dei gruppi.
Art. 17) Il segretario cura la verbalizzazione delle sedute
dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione, cura
la corrispondenza ed i comunicati. Il cassiere tiene la contabilità
inerente ai fatti della gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
ha la facoltà altresì su autorizzazione del Presidente di effettuare
riscossioni e pagamenti inerenti alla gestione dell'Associazione.
Art. 18) Libri sociali. Contribuiscono i libri sociali
dell'associazione: Il libro dei soci; Il libro dei verbali delle
assemblee; Il libro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
Il libro cassa; Della regolarità della loro tenuta è responsabile
il Consiglio Direttivo.
Art. 19) Il collegio dei revisori, salvo diversa deliberazione
dell'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplementi,
scelti anche fra non soci ed eletti dell'Assemblea; essi rimangono
in carica un triennio. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza
di un revisore, subentrano i revisori supplenti in ordine di voti.
I nuovi revisori scadono insieme con quello in carica. Se con
i revisori supplenti non si completa il collegio deve essere convocata
l'Assemblea perché provveda all'integrazione del collegio medesimo.
Se non vi provvede l'assemblea con la nomina, il collegio nomina
tra i suoi componenti il Presidente del Collegio. Se istituito,
al Presidente spetta la tenuta del libro delle riunioni del Collegio
dei Revisori. Il collegio dei revisori esegue il controllo della
gestione contabile dell'Associazione e riferisce su di essa all'assemblea
convocata per l'approvazione del bilancio.
Art. 20) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato
dall'Assemblea straordinaria la quale provvederà alla nomina di
uon o più liquidatori e delibererà inoltre in ordine alla devoluzione
del patrimonio ai sensi dell'art. 31 del C.C.
Art. 21) Per quanto non previsto dal presente statuto si
richiamano le norme vigenti in materia e in particolare gli art.
36 e seguenti del Codice Civile. |